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Imu, la dichiarazione non serve

Fonte: Italia oggi

La dichiarazione Ici dovrebbe valere anche per l’Imu. I contribuenti che hanno già assolto all’obbligo non dovrebbero essere tenuti a presentare una nuova dichiarazione, nonostante si tratti di un tributo diverso. Questa è la posizione assunta dall’Anci Emilia Romagna con una recente nota. In effetti, il dubbio si pone poiché non è disposto per la nuova imposta locale un autonomo obbligo di ripresentare una tantum la dichiarazione a carico dei contribuenti. Cosa che invece sarebbe stata auspicabile, per consentire alle amministrazioni locali di acquisire le informazioni necessarie alla gestione dell’imposta e per aggiornare le banche dati. Il problema riguarda, per esempio, gli immobili adibiti dal contribuente a pertinenze dell’abitazione principale, nel caso in cui ne possieda più di una della stessa tipologia (due garage inquadrati catastalmente nella categoria C/6). Essendo limitato il beneficio solo ad uno dei due garage, il contribuente dovrebbe dichiarare quale dei due intende destinare al servizio dell’abitazione, mentre sull’altro il tributo va pagato in via ordinaria, con l’aliquota del 7,6 per mille. Invece è più semplice per il comune accertare, attraverso l’anagrafe, se il contribuente abbia diritto all’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni. In questo caso, come evidenziato nella nota dell’Anci, non dovrebbe sussistere l’obbligo di presentare la dichiarazione.

Peraltro, va rilevato che la normativa Imu non fissa neppure un termine per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione qualora il presupposto impositivo sorga a decorrere dal 2012. Nonostante l’articolo 9, comma 6, del decreto sul Federalismo municipale (decreto legislativo 23/2011) rinvia a un apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze l’approvazione di un nuovo modello di dichiarazione.

Tuttavia si ritiene che, come per l’Ici, il contribuente non sia tenuto a presentare la dichiarazione Imu se gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta sono acquisibili dai comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Nello specifico, tra i casi più significativi, l’adempimento è richiesto quando: l’immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l’area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Quindi, va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un’area fabbricabile. Del resto, il valore dell’area deve essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. Ecco perché l’obbligo non sussiste quando viene alienata un’area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato rispetto a quello dichiarato in precedenza.

Inoltre, le riduzioni d’imposta devono essere dichiarate sia se si acquista sia se si perde il relativo diritto. L’obbligo non è abolito neppure per gli immobili posseduti dalle imprese, che sono tenute a dichiarare il valore sulla base delle scritture contabili fino all’anno di attribuzione della rendita catastale. La dichiarazione, poi, deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Dunque, vanno dichiarate le modifiche che possono riguardare la titolarità del possesso, la struttura o la destinazione dell’immobile.

di Sergio Trovato


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