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La disposizione che blocca l’incremento dei tributi locali per l’anno 2016
IMU, Tasi, Addizionale comunale Irpef, ICP e imposta di soggiorno, tutte bloccate ai livelli adottati al 30 luglio 2015

E’ un ritorno al passato la disposizione uscita all’ultimo momento dalla bozza della legge di stabilità che blocca la potestà di incremento di tutti i tributi locali e regionali per il 2016.

IMU, Tasi, Addizionale comunale Irpef, ICP e imposta di soggiorno, tutte bloccate ai livelli adottati al 30 luglio 2015. Fa eccezione solo la Tari che potrà essere adeguata ai  livelli previsti nel piano finanziario. Le ragioni di una scelta così drastica e inaspettata sembrano confliggere con i timori che derivano dagli effetti attesi dall’abolizione della tasi sull’abitazione principale, compensata dallo Stato. Una situazione che rende ancora più difficile la situazione di quei comuni che non avevano adottato la delibera entro il 30 luglio confidando in una proroga dei termini di approvazione del bilancio.

Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l’esercizio 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti. Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000.


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