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Mediazione tributaria
La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dallart. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dallAgenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012
La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.
Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.
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