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Tarsu: notifica di pagamento a messo servizio postale per strutture alberghiere e ricettive
La differenziazione delle tariffe prevista per le abitazioni e gli alberghi appariva equa, oltre che legittima, poiché l’attività svolta in un luogo aperto al pubblico ha una potenzialità di produrre rifiuti maggiore di quella svolta su un’area privata, e, conseguentemente, la relativa tassazione doveva essere rapportata alla maggiore produzione di rifiuti

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI – Sentenza 14 settembre 2015, n. 1909

Con impugnazione della cartella di pagamento per la riscossione volontaria della Tarsu, la Commissione tributaria, pur confermando la legittimità della notifica, accoglie la tesi sulla questione di merito attinente l’applicazione della tassa agli esercizi alberghieri. Questo accade in quanto nella riscossione ordinaria della Tarsu a mezzo ruolo la cartella diventa il primo atto di liquidazione della pretesa.


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