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TASI su impianti di produzione idroelettrica
È illegittima la deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto “Imposta unica comunale - componente Tasi - determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014” che stabilisce di azzerare l’aliquota del tributo per tutti i settori produttivi diversi dagli impianti di produzione idroelettrica

TAR LOMBARDIA, sez. III 2/9/2015, n. 1927

Il Tar Lombardia annulla una delibera che aveva applicato la Tasi solo per gli immobili iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione “impianti di produzione idroelettrica” (centrali idroelettriche). Secondo il Tar non è legittimo sottrarre del tutto una categoria di soggetti che fruiscono di tali servizi alla loro incisione da parte del tributo, soprattutto laddove come, nel caso di specie, l’onere venga a gravare su due soli soggetti, ben individuabili a priori, uno dei quali contribuisca quasi per l’intero onere.


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