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Scuola paritaria con utenti che pagano un corrispettivo
L'esenzione spetti sempre laddove l'ente si proponga finalità diverse dalla produzione di reddito

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA 6/7/2015, n. 14225

Scuola paritaria con utenti che pagano un corrispettivo. Il fatto è è un fatto rivelatore dell’esercizio dell’attività con modalità commerciali. Non rileva che la gestione operi in perdita in quanto anche un imprenditore può operare in perdita. L’esenzione spetti sempre laddove l’ente si proponga finalità diverse dalla produzione di reddito.
E’ escluso il carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti.
Peraltro, ai fini dell’industrialità dell’attività svolta (art. 2195, primo comma, cod, civ.), per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell’ente» (Cass. n. 16612 del 2008).


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