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Notificazione atti a mezzo del servizio postale - Relata di notifica
La mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione (art. 3, legge n. 890/1982) non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità

CASSAZIONE CIVILE, sez. tributaria – sentenza 6/7/2015, n. 14245

La Corte di Cassazione chiarisce che qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o del soggetto autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. La mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.


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