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Il comune non ha funzioni in materia di servizio idrico integrato ed e' privo di legittimazione attiva
Le funzioni in materia di gestione del servizio idrico sono devolute all'ATO

CONSIGLIO DI STATO, sez. V – sentenza 26/6/2015, n. 3236

Il comune non ha funzioni in materia di servizio idrico integrato ed è privo di legittimazione attiva. Le funzioni in materia di gestione del servizio idrico sono devolute all’ATO. La giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha, infatti, da tempo chiarito che l’ATO è una struttura organizzativa dotata di una distinta soggettività giuridica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5243 del 2009; Sez. VI, n. 2948 del 2007 quest’ultima relativa proprio agli Ato disciplinati dalla l.r. Lazio n. 6/1996).
Le autorità d’ambito, infatti, erano già previste dagli artt. 8 e 9 della legge n. 36 del 1994 e dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), che ne consentivano l’istituzione, da parte delle Regioni, con strutture e forme giuridiche diverse alle quali pure partecipavano necessariamente gli enti locali, come le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, l’esercizio associato delle funzioni. Tali disposizioni sono state attuate dalla legislazione regionale mediante l’adozione di moduli organizzativi scelti tra quelli consentiti dalle disposizioni stesse, seppure diversamente denominati (agenzie, consorzi, autorità).
Così Corte cost., n. 246/2009 ha chiarito che l’art. 148 D.Lgs. n. 152/2006, ha razionalizzato il suddetto quadro normativo, superando la frammentazione della gestione del servizio idrico, nel rispetto delle preesistenti competenze degli enti territoriali ed unificando le modalità di esercizio della gestione delle risorse idriche, prevedendo espressamente il trasferimento delle relative competenze dagli enti locali all’autorità d’àmbito.


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