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Accertamento convenzionale dell’IMU agricola
Come funziona per l'accertamento convenzionale IMU agricola esistente sul 2014?

Con comunicato del 15/04/2015 l’IFEL (Fondazione ANCI) risponde al seguente quesito: 

Domanda

Come funziona per l’accertamento convenzionale IMU agricola esistente sul 2014?

Risposta

L’IMU agricola viene riscossa per autoliquidazione, quindi rientra nella regola generale dell’accertamento in base agli incassi registrati prima della chiusura del rendiconto.

Poiché il D.L. n. 4 del 24.01.2015, al comma 5 dell’art.1, stabilisce che: “I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015”, la regola generale è applicabile.

L’accertamento convenzionale cui si riferisce la domanda era contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 185 del 16.12.2014, decaduto per mancata conversione e successivamente riproposto al comma 693 dell’art. 1 della Legge di stabilità.

Il comma 8 dell’art. 1 del sopra citato DL 4/15, convertito in legge, prevede, per l’anno 2014, che «le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni (…) sono confermate nella misura di cui all’allegato B al presente provvedimento». La verifica sarà effettuata entro il 30/9/2015 sulla base di una metodologia condivisa con ANCI (art. 1 c. 9-quinques).

In definitiva:

L’accertamento convenzionale per il 2014 non è più normato espressamente, a seguito delle note vicende che hanno interessato il Decreto Ministeriale 28 novembre 2014 e la sua integrale sostituzione con il DL 4 del 2015.

Tuttavia, appare lecito ed opportuno mantenere l’accertamento nella misura di cui all’allegato B del citato DL 4/2015, rettificando l’importo della variazione dell’FSC e, contestualmente, dell’accertamento IMU relativo alla fattispecie in questione, in modo che i due importi siano l’uno compensativo dell’altro.

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, infine, consente l’accertamento delle stime del dpf: pertanto è possibile mantenere l’accertamento.

La differenza rispetto a quanto riscosso prima della chiusura del rendiconto dovrebbe essere prudentemente accantonata.

 


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