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Accesso agli atti
Il contribuente gode del diritto di accesso alla cartella come riconosciuto dall'articolo 26 del d.P.R. n. 602/1973

Tar Campania  12 marzo 2015, n.  1517

Il contribuente gode del diritto di accesso alla cartella come riconosciuto dall’articolo 26 del d.P.R. n. 602/1973 che, al comma 4 afferma “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

Si tratta di una situazione nella quale nemmeno sono configurabili dei controinteressati.


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