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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.44/E del 04/07/2013 – rapporto IMU e irpef sui contributi ai consorzi obbligatori

L’Agenzia risponde con la risoluzione n.44 del 04/07/2013 al problema della deducibilità ai fini IRPEF dei contributi versarti ai consorzi obbligatori ai sensi dell’art.10, comma 1, lett.a) del TUIR secondo il quale “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione…”.

            Poiché si pone un problema di raccordo con l’introduzione dell’IMU, la quale benché non abbia natura di imposta sul reddito, l’effetto di sostituzione dell’IRPEF si concretizza nell’ambito del TUIR mediante l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati, soggetti alla sola IMU.

            L’Agenzia a tal riguardo ritiene che la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo sia possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.

            Viceversa, non è consentita la deducibilità nell’ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo derivi dall’assoggettamento del reddito derivante dall’immobile locato al regime della cedolare secca, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011.


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