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Imu 2013: servono le aliquote del 2012 anche per il 2013. Ecco i casi

Lunedì prossimo scade l’acconto Imu che deve essere calcolato sulle aliquote dell’anno precedente. Sì, avete capito bene, le aliquote del 2012 dovranno essere impiegate sulla situazione immobiliare attuale tenendo naturalmente in considerazione la situazione immobiliare del primo semestre del 2013 e dei suoi sviluppi. Questa precisazione è di natura ufficiale in quanto è contenuta nella circolare n. 2 del 2013 del dipartimento delle Politiche fiscali.

Questo incide sulla sospensione dell’obbligo di pagamento per le abitazioni principali e relative pertinenze; è scritto nella circolare, infatti, che se una abitazione principale nel 2013 cambia utilizzo e diventa seconda casa, l’Imu dovrà essere corrisposto regolarmente il 17 giugno, invece qualora una seconda casa diventi abitazione principale nel 2013, la sospensione è valida. Quello che resta poco chiaro è cosa succeda se il cambiamento di destinazione si compie durante il primo semestre del 2013.

Ad esempio, si pensi alla seconda abitazione che assume il titolo di abitazione principale alla fine di marzo 2013, anche se si è in presenza di una semplice sospensione dell’obbligo di pagamento, e non di esonero vero e proprio, dovrebbero essere valide le considerazioni rese note le considerazioni fatte dalle Finanze in merito alla perdita della soggettività passiva, per cessione dell’immobile, ne consegue che il conteggio dovrebbe essere fatto solo per tre mesi.

Nella circostanza contraria, nella quale l’abitazione principale è diventata seconda casa sempre alla fine di marzo 2013, vi è il dubbio se si debba in ogni caso ipotizzare un possesso di 12 mesi e poi dividere il risultato a metà. Facendo in questo modo, però, è possibile che il contribuente maturi addirittura delle posizioni di credito, visto che l’importo versato in prima rata è superiore al periodo di possesso non coperto da sospensione.

Ad ogni modo, si è dell’avviso che il riferimento ai dodici mesi dell’anno prima, contenuto nella norma, sia destinato all’ipotesi nella quale un immobile sia stato acquistato nel 2012. In questa eventualità, se il bene è ancora posseduto per tutto il primo semestre 2013, l’acconto deve comunque essere versato per un periodo di sei mesi, senza commisurarlo ai mesi dell’anno scorso.

Ritornando al caso precedente, ossia che l’abitazione principale diventi seconda casa, la soluzione più giusta sembra quindi anche questa volta quella di stimare tre mesi di possesso. E’ chiaro che le stesse esigenze si verificano quando un terreno agricolo cambi in area edificabile e viceversa. Si considera tuttavia che in presenza di interpretazioni divergenti della norma, si possa comunque contare su di una certa tolleranza in sede di controllo, in virtù della disposto articolo 10, legge n.212/2000.

A quest’ultimo riguardo, tra l’altro, non va tralasciato l’orientamento giurisprudenziale molto rigoroso della Corte di Cassazione (fra le varie, sentenza 4685/2012). Secondo la Suprema Corte, la situazione di oggettiva incertezza nell’applicazione di una norma deve essere verificata dal giudice. Sembra dunque che la disapplicazione delle sanzioni non possa essere autonomamente riconosciuta dall’ente impositore. A protezione della posizione dei Comuni, va in ogni caso sottolineato che quando questa possibilità è stata espressamente consentita in documenti di prassi ufficiali non potrà essere contestato il danno erariale per assenza di colpa grave del funzionario precedente.

Questo è ciò che è successo, per esempio, nel caso del pagamento del primo acconto dell’Imu nel 2012, con la circolare n.3 del 2012. La stessa situazione si è registrata con la citata circolare n.2 del 2013, a proposito della individuazione delle aliquote da applicare in sede di prima rata di quest’anno. E’ dunque evidente che in presenza di un documento interpretativo autorevole in funzionario che vi si adegui non potrà essere chiamato a rispondere di un mancato gettito.

Fonte: Leggioggi.it


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