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Determinazione delle aliquote ICI

 Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 24 aprile 2013, n. 2279

1. Dalle norme contenute nel d.lgs. n. 504 del 1992 (“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 192, n. 421”) si evince che il legislatore non ha attribuito un vero e proprio potere impositivo all’ente locale in relazione alla nuova imposta comunale sugli immobili, avendo piuttosto riconosciuto all’ente la più limitata facoltà di determinare l’aliquota del tributo Ici tra un minimo (4 per mille) ed un massimo (6 o 7 per mille): peraltro il mancato esercizio di tale facoltà, lungi dal costituire una atipica modalità di esonero dal tributo in parola per dei cittadini proprietari di immobili in quel determinato comune, assoggetta automaticamente gli stessi all’aliquota minima fissata ex lege, nella misura del 4 per mille. Proprio tale particolare meccanismo di determinazione dell’imposizione che, per un verso, esclude la natura strictu sensu impositiva della facoltà del comune di fissare le aliquote Ici, per altro verso ricollega il tributo alle stringenti ed indilazionabili esigenze della finanza pubblica, in relazione alle quali il legislatore ha ritenuto indispensabile fissare, in linea generale, un prelievo non inferiore nel minimo al 4 per mille, lasciando poi ad ogni singolo comune la scelta discrezionale, in ragione delle proprie singole e peculiari esigenze, di aumentare la misura di tale tributo (tra il 4 ed il 7 per mille), per garantirsi i mezzi finanziari necessari per l’approntamento ed il funzionamento dei propri servizi e comunque per l’effettivo conseguimento degli obiettivi, non solo economico – finanziari, indicati nel bilancio annuale di previsione. Tale ricostruzione trova conferma, dal punto di vista sistematico, nel fatto che la scelta delle aliquote (tra il 4 ed il 7 per mille) doveva avvenire annualmente ed aveva effetto per l’anno successivo, costituendo una (rilevante) posta delle voci di entrata del bilancio annuale di previsione. In tale ottica la disposizione contenuta nell’art. 18 del d.lgs. n. 504 del 1992, rubricato “Norme transitorie”, piuttosto che individuare un limite temporale all’esercizio della facoltà in questione per l’anno 1993, rappresenta una misura di coordinamento per rendere applicabile il tributo anche per l’anno 1993, in tal modo derogando, solo per quell’anno, alla previsione generale secondo cui le deliberazioni concernenti la fissazione delle aliquote hanno effetto per l’anno successivo (in ciò consistendo la predicata natura transitoria della disposizione). Così sommariamente ricostruite la natura della potestà di individuazione dell’aliquota del tributo e le sue peculiari finalità di carattere finanziarie, deve escludersi che l’annullamento giurisdizionale della originaria delibera di fissazione dell’aliquota stessa (di giunta municipale del febbraio 1993, con cui era stata fissata l’aliquota Ici per l’anno 1993) potesse impedirne la riadozione in mancanza di un espresso divieto, tanto più che nel caso di specie l’annullamento era stato determinato soltanto da meri vizi formali e non dall’avvenuto superamento del termine stabilito dalla legge per l’esercizio di tale facoltà. Infatti proprio le particolari finalità del tributo e la necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’ente (che sulla relativa entrata aveva fatto affidamento) sono elementi del tutto sufficienti ad ammettere il riesercizio del potere, essendo pacifico che esso era stato originariamente tempestivamente esercitato, secondo la previsione della disposizione transitoria di cui al ricordato art. 18.

2. Non solo, in via generale, l’ammissibilità della convalida di un atto nelle more del giudizio è da ritenersi ormai fuor di dubbio in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241 (Cons. Stato, sez. IV, 14.10.2011, n. 5538), per quanto, proprio con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 6 della legge 18.3.1968, n. 249, è stato affermato che essa consente la convalida o la ratifica degli atti viziati da incompetenza anche in pendenza di gravame, in sede amministrativa o giurisdizionale, anche di appello, con la sola esclusione dell’ipotesi che sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (Cons. Stato, sez. IV, 29.5.2009, n. 3371; 31.5.2007, n. 2894; 28.2.2005, n. 739), fermo restando che essa è tuttora vigente e compatibile con le disposizioni contenute nella legge 7.8.1990, n. 241 (Cons. Stato, sez. VI, 7.5.2009, n. 2840). Nessun vulnus ai principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione è dato rinvenire per effetto della convalida o della ratifica di un atto amministrativo, atteso che l’esercizio del potere di convalida (ratifica) comporta un provvedimento, nuovo ed autonomo rispetto a quella da convalidare, di carattere costitutivo, che si ricollega all’atto convalidato al fine di mantenerne gli effetti fin dal momento in cui esso è stato emanato, nuovo atto che non è affatto sottratto al sindacato giurisdizionale.


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