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Catasto - Riclassamento di immobile già fornito di rendita catastale - Art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 1, commi 335 e 336 della legge 24 dicembre 2004, n. 311 – Corte di Cassazione - Ordinanza n. 21580 del 3 dicembre 2012

La questione affrontata dalla sentenza concerne l’accatastamento di un’unità immobiliare a destinazione ordinaria già iscritta in catasto con attribuzione di rendita. Nello specifico viene rilevato che nel caso di riclassamento l’Agenzia del territorio deve chiarire se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui essa si colloca.

Inoltre, viene affrontato anche il rapporto tra l’art. 3, comma 58 della legge n. 662 del 1996 e l’art. 1, commi 335 e 336 della legge n. 311 del 2004.

Si ricorda che l’art. 3, comma 58,della legge n. 662 del 1996 riguarda immobili il cui “classamento risulti non aggiornato”; mentre l’art. 1, commi 335 e 336, della legge n. 311 del 2004, concerne “situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie”.

Nella sentenza viene chiarito che l’art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 non è stato tacitamente abrogato, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 335 e 336 della legge n. 311 del 2004, per cui rimane vivo il potere dei Comuni di effettuare la riclassificazione degli immobili il cui classamento risulti non aggiornato o palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche.

Infatti, le disposizioni richiamate non danno luogo a poteri incompatibili giacchè è legittimo richiedere all’amministrazione finanziaria sia la classificazione di immobili il cui classamento risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche (comma 58 dell’art. 3 della legge n. 662 del 1996) sia la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata situate in microzone comunali in cui il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosti significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (comma 335 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004).

Ed invero, alla base di tale ragionamento riposa il fatto che i poteri d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni in esame sono completamente diversi, perché nel primo caso alla base del riclassamento vi è una comparazione tra rendite catastali di singoli immobili e non si opera nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare cosa che invece avviene nel secondo caso con riferimento, peraltro, non ad un solo immobile ma ad una intera microzona.

Fatte queste necessarie premesse di carattere tecnico-normativo, la sentenza si sofferma sulla necessità che la revisione della classificazione di un immobile deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino in maniera chiara le ragioni che sottendono alla riclassificazione stessa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, il quale dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria indicano “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. Occorre tenere, inoltre, presente, secondo la Suprema Corte, che la motivazione dell’atto di riclassamento non può limitarsi ad elencare genericamente delle causali astratte, prive di riferimenti specifici alla fattispecie concreta. Pertanto, conclude la Corte, il riclassamento costituisce un atto tributario che oltre ad avere come dispositivo un nuovo classamento ha anche una precisa causale giustificativa che deve risultare dalla motivazione dell’atto stesso.


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