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Ordinanza della corte di cassazione n. 16838 del 30 ottobre 2012

Per le aree pertinenziali serve la destinazione effettiva e concreta.

L’attribuzione della qualità di pertinenza si fonda sul “criterio fattuale” ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 817 c.c.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16838 del 30 ottobre 2012 che è stata pronunciata all’esito del giudizio instauratosi con ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, n. 181/65/10, depositata il 14 ottobre 2010.

In particolare, il giudice di secondo grado osservava che “l’area oggetto del prelievo fiscale costituiva pertinenza dell’opificio, per il quale vi erano delle rampe di manovra per i veicoli, nonostante la sua edificabilita’, giusta gli strumenti urbanistici, e quindi non era autonomamente tassabile”.

Il ricorrente, invece, deduceva violazione e/o falsa applicazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che “in realtà l’area in argomento era edificabile anche prima degli anni d’imposizione, a nulla valendo il fatto che la proprietaria l’avesse adibita al transito degli autocarri, per i quali non poteva essere ritenuta pertinenza dell’opificio”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto  tale motivo di doglianza fondato, in considerazione del fatto che in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul “criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 817 c.c.

Da tale assunto, i giudici di legittimità pervengono alla conclusione  che, “per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, e’ necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum”, come nel caso in esame”.


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