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Modalita' di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 9/8/2012 , n. 185  il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 26 luglio 2012 recante ” Modalita’ di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicita’ al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere”

Articolo 1 – Oggetto del provvedimento

  1. Con il presente decreto sono definite le  modalita’  applicative dell’imposta comunale sulla pubblicita’, di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all’apposizione del marchio  di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate  nei  cantieri
edili e sulle macchine da cantiere.

Articolo 2  – Determinazione della superficie esente

  1. L’imposta non e’ dovuta per l’indicazione  del  marchio  apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili,  delle
gru a  torre  adoperate  nei  cantieri  edili  e  delle  macchine  da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    a) fino a 2 metri quadrati per le gru  mobili,  le  gru  a  torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    b) fino a 4 metri quadrati per le gru  mobili,  le  gru  a  torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    c) fino a 6 metri quadrati per le gru  mobili,  le  gru  a  torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
  2. Per l’apposizione del  marchio  la  cui  superficie  complessiva supera il limite dimensionale di cui al comma 1 l’imposta e’  dovuta,
in base alla superficie complessiva dei marchi installati su  ciascun bene mobile individuato all’art. 1, per anno solare al comune ove  ha
sede l’impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con le modalita’ previste dall’art. 12, comma  1,  del
decreto legislativo n. 507 del 1993.
  3. Le imprese produttrici delle  gru  mobili,  delle  gru  a  torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da  cantiere,  ai  fini
del riconoscimento dell’esenzione, adeguano le dimensioni dei marchi, eventualmente apposti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana   del   presente   decreto,   al   limite dimensionale di cui al comma 1,  entro  sei  mesi  dalla  data  della
predetta pubblicazione. 
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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