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Le esenzioni nellÂ’imposta municipale propria (imu)

Le esenzioni IMU sono disciplinate, innanzitutto dall’art. 13, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011 che richiama l’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, istitutivo dell’IMU. In base a questo comma sono esenti dall’IMU “gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.

In questo elenco non sono state inserite le camere di commercio per cui queste ultime, a partire dal 1° gennaio 2012, non godono più dell’esenzione per esse precedentemente prevista in ambito ICI.

L’art. 9, comma 8, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce anche che “Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”.
Sono, pertanto, esenti dall’IMU:
– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; – i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
– i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
– i terreni ricadenti in aree montane o di collina;
– gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Un’ulteriore esenzione è prevista relativamente al sisma che ha colpito L’Aquila ed altri comuni abruzzesi. Infatti, l’art. 4, comma 5-octies, del D. L. n. 16 del 2012, ha introdotto il comma 1-bis, nell’art. 6 del D. L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disponendo che “i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi”.

Per quanto concerne, poi, le ONLUS, l’art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle “Esenzioni in materia di tributi locali”, stabilisce che “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”. Poiché nella norma sono richiamati genericamente i ”tributi locali”, la norma si applica anche all’IMU. Tuttavia, nel caso in cui venga deliberata tale esenzione, si deve fare attenzione alla circostanza che la stessa non può avere effetti per la quota di imposta riservata allo Stato, in quanto l’art. 21 riguarda esclusivamente i tributi di pertinenza degli enti locali.

In proposito, è importante richiamare la norma di carattere generale contenuta nel comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, secondo la quale le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di IMU riservata allo Stato. Le stesse considerazioni valgono, pertanto, anche per altre agevolazioni e, segnatamente, per quelle previste:
– dall’art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale “i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”;
– dall’art. 4, comma 5 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in base al quale “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza”.
Va da sé che le esenzioni descritte spettano soltanto per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalle relative norme.


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