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La mancata o invalida notifica di un atto presupposto comporta un vizio della sequenza procedimentale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato

Con la sentenza n. 4682 del 23 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha chiarito, in primo luogo, che l’individuazione della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente non può essere effettuata con riferimento al vizio che si deduce in giudizio, ma deve essere determinata con riferimento al luogo dove ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato, come, peraltro si desume dalla lettera dell’art. 4 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Nel caso di specie si è tenuto conto del concessionario della riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato.

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