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Cassazione sull'ammissibilita' in privilegio dell'aggio
La Cassazione con sentenza 25932/2015 si è pronunciata sull'ammissibilità in privilegio dell'aggio, compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore

CORTE DI CASSAZIONE Civile sez. I 23 dicembre 2015, n. 25932

La Cassazione si è pronunciata sull’ammissibilità in privilegio dell’aggio, compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore. Il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, sia posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, come nella fattispecie, il credito per aggio non può essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio.


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