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Ici: zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato
La CTR di Roma ribadisce il principio secondo cui in tema di ICI, un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione
Commissione Tributaria Regionale Roma 8/1/2016 n. 1
La CTR di Roma ribadisce il principio secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale”
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