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Il Punto di Stefania Zammarchi - La delicata questione del baratto amministrativo
L’art. 24,del d.l. n. 133/2014, recante “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, ha introdotto il cosiddetto “baratto amministrativo", ossia la facoltà per i comuni di definire, con apposita delibera, “i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare

di S. Zammarchi (www.ufficiotributi.it 9/5/2016)

L’art. 24,del d.l. n. 133/2014, recante “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, ha introdotto il cosiddetto “baratto amministrativo”, ossia la facoltà per i comuni di definire, con apposita delibera, “i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare”. La disposizione richiamata delimita l’ambito di applicazione, perché deve riguardare “la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano” e deve essere applicata per un periodo circoscritto e definito. A fronte delle nuove disposizioni normative, i cittadini possono ottenere delle esenzioni per specifici tributi, in presenza delle condizioni dettate dal Legislatore.
Questa previsione normativa è stata salutata con pieno favore dalle amministrazioni locali, certe di poter adottare il nuovo istituto per “compensare” propri crediti tributari, con il debito a carico del contribuente che si offre per svolgere le mansioni individuate nella citata delibera, dalla disposizione in commento. Tuttavia, l’interpretazione della previsione normativa, ha fatto registrare nel tempo una riduzione del raggio di azione del nuovo strumento agevolativo, anche a seguito della discesa in campo di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti.

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