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Il Punto di Stefania Zammarchi - I dubbi sugli “orticelli” aprono agli accertamenti I.C.I.
Il presupposto oggettivo dell’IMU, come riformato ad opera dell’articolo 4, comma 5, lett. a) del D.L. n. 16/2012, è costituito dal possesso di immobili. Per tale imposta il legislatore non ha previsto un’elencazione degli oggetti imponibili

di S. Zammarchi (www.ufficiotributi.it 23/5/2016)

Il presupposto oggettivo dell’IMU, disciplinato dall’articolo 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, come riformato ad opera dell’articolo 4, comma 5, lett. a) del D.L. n. 16/2012, è costituito dal possesso di immobili. Per tale imposta il legislatore non ha previsto un’elencazione degli oggetti imponibili, come in materia di I.C.I.. Qui il presupposto era infatti “il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli” e non dell’intero comparto degli immobili La nuova previsione è pertanto più ampia, rispetto alla precedente normativa in ambito I.C.I., con la quale si potevano escludere dalla tassazione i terreni incolti ed i cosiddetti “orticelli”. Infatti in vigenza dell’I.C.I. il “terreno agricolo” era quello destinato all’esercizio delle attività agricole elencate all’articolo 2135 del Codice Civile: Ciò è stato confermato anche dalla Circolare n. 9/1993, cosicché, in tale contesto, non erano assoggettati all’imposta i terreni non utilizzati dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo. In pratica erano esclusi dall’assoggettamento all’I.C.I., i terreni lasciati incolti ed i terreni su cui si esercitava attività agricola in maniera occasionale, o comunque con modalità diversa da quella di cui al richiamato articolo 2135 Cod. Civ.. In effetti, per la definizione di terreno agricolo, la disciplina IMU rinvia a quella dell’I.C.I., dove, all’articolo 2 del D. Lgs. n. 504/92, lett. c), dispone che per terreno agricolo “si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile”.

Tuttavia, ai fini IMU, il legislatore ha individuato come oggetto imponibile ogni immobile e, come già asserito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella propria Circolare n. 3/D del 18 maggio 2012, occorre far rientrare nel perimetro di imposizione anche i terreni incolti.

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