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Ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato inviato alla Gazzetta ufficiale, per la pubblicazione, il decreto 1° giugno 2016,  con il quale si provvede alla ripartizione del contributo, pari a 15,50 milioni di euro, per l’anno 2015 a titolo di ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni dall’IMU dovuta per i terreni ubicati nei comuni elencati nell’allegato 0A al decreto-legge, 24 gennaio 2015, n. 4

Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato inviato alla Gazzetta ufficiale, per la pubblicazione, il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato il 1° giugno 2016,  con il quale si provvede alla ripartizione – per n. 1.614 comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna – del contributo, pari complessivamente a 15,50 milioni di euro, per l’anno 2015 a titolo di ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni dall’IMU dovuta per i terreni ubicati nei comuni elencati nell’allegato 0A al decreto-legge, 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Il contributo è ripartito secondo la metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta dell’11 novembre 2015.   Le quote attribuite a ciascun comune sono consultabili negli allegati elenchi.

Gli importi assegnati potranno essere effettivamente corrisposti soltanto dopo la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento, previsto dall’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 4 del 2015, disposizione che trova applicazione soltanto per il decorso anno 2015, in quanto successivamente abrogata, dall’art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), a decorrere dal 1° gennaio 2016.


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