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ICI: la comunicazione delle rendite catastali non spetta al comune
Sentenza della Corte di Cassazione, n.12320/2016 in tema di ICI e sulla comunicazione delle rendite catastali. Non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi in relazione all'accertamento della debenza di una somma maggiore a titolo di imposta per immobili la cui iscrizione in catasto e relativa attribuzione della rendita sia anteriore all'istituzione del tributo

Corte di Cassazione Civile sez. V 15/6/2016 n. 12320

Il caso

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emesso da comune, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta ICI per l’annualità 2000 relativamente ad un immobile di proprietà della medesima contribuente.
La ricorrente ha evidenziato di aver effettuato il versamento dell’imposta dovuta sulla base della rendita presunta, poiché non conosceva i dati di classamento della propria unità immobiliare, comunicati dal Comune solo in sede di notifica dell’avviso d’accertamento.
Il comune propone ricorso avverso la CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, perché rilevava che l’intervenuta variazione della rendita non era stata notificata alla contribuente e dichiarava, pertanto, dovute la sola differenza tra l’imposta accertata e l’imposta pagata, mentre dichiarava non dovuti sanzioni e interessi.

 

La sentenza richiama la precedente giurisprudenza della Corte, secondo cui “In tema di ICI, non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi in relazione all’accertamento della debenza di una somma maggiore a titolo di imposta per immobili la cui iscrizione in catasto e relativa attribuzione della rendita sia anteriore all’istituzione del tributo, anche ove tale rendita non risulti notificata precedentemente all’emissione degli avvisi di accertamento e rettifica”.

Infatti, in tale caso è inapplicabile l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale esclude, in linea generale, sanzioni ed interessi per gli atti attributivi o modificativi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, e non ancora definitivi a quella data, in quanto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell’introdurre l’ ICI, ha fissato per i contribuenti, negli artt. 5 e 10, l’obbligo di dichiarare gli immobili e di pagare l’imposta calcolandone correttamente l’importo, previo accertamento dei presupposti, e quindi dell’iscrizione in catasto e dell’ammontare dell’eventuale rendita per ciascun cespite, senza alcuna correlazione con un corrispondente obbligo del Comune di procedere alla notifica dei dati catastali“(Cass. n. 24677/2011).

Nel caso di specie, risulta pacifico dagli atti di causa, che l’immobile di proprietà della contribuente godesse di una propria rendita fin dall’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili e, pertanto, ai sensi degli artt. 11 e 15 del d.lgs. n. 504/92, la competente CTR avrebbe dovuto dichiararne l’obbligo a corrispondere sanzioni e interessi oltre che l’importo dell’imposta non pagata, in quanto la norma di cui si assume l’errata applicazione (indicata in rubrica), fa riferimento all’ipotesi d’immobili non iscritti in catasto ovvero a quelli con attribuzione di rendita presunta per intervenuta modificazione a seguito di variazioni permanenti del fabbricato.

Pertanto il ricorso del Comune è accolto.

 

 


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