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Equitalia non è tenuta a risarcire lo stress subito dal cittadino per il fermo illegittimo
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12413/2016, stabilisce che non sono risarcibili i danni consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate. E' inoltre necessario dimostrare la mala fede o colpa grave del concessionario della riscossione.

Corte di Cassazione Civile sez. III 16/6/2016 n. 12413

Per la Cassazione la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l’illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 può essere avanzata ai sensi dell’art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. e presuppone perciò l’istanza di parte, nonché l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all’Agente della riscossione. Non sono risarcibili comunque i danni consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari.
Inoltre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave e, pur potendo essere pronunciata d’ufficio anche dal giudice d’appello, va da questi riferita alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio.


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