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Accertamenti ed esigibilità - Quesito Arconet
Arconet risponde al quesito sulla modalità di imputazione degli accertamenti. L’esigibilità decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamento e non da quando l’avviso diventa definitivo

Nella riunione del 01/06/2016 ARCONET risponde al seguente quesito posto dall’ANCI.

DOMANDA

Sulla base del punto 3.7.1 della competenza finanziaria, gli avvisi di accertamenti (ricerca evasione) notificati al contribuente e alla società di postalizzazione devono essere definitivi alla data del 31/12 cioè dopo che siano trascorsi 60 gg dalla data di notifica, quindi al 30/10.
Tuttavia, è ragionevole sostenere invece che gli avvisi di accertamento (ricerca evasione) notificati entro il 31/12 al contribuente e alla società di postalizzazione, costituiscono di fatto crediti ad oggi, divenuti oltre che definitivi certi liquidi ed esigibili, e che di conseguenza possono essere legittimamente imputati fra i crediti di competenza 2015, (in via prudenziale vanno detratti gli eventuali atti impugnati dal contribuente). La lettura della nuova norma in maniera restrittiva arrecherebbe un danno enorme ai comuni già in precarie condizioni, ma soprattutto su atti che si sono definiti.
A supporto di tale considerazione, vi è la considerazione che si ritiene aderente ai principi cardine della riforma contabile la tesi secondo cui, in via generale, l’accertamento contabile di un’entrata può essere sempre effettuato nel momento in cui la medesima risulti esigibile.
Muovendo da questo assunto, quindi, pur nelle more della formale ‘definitività’ degli atti di accertamento, l’indubbia esigibilità di un avviso correttamente notificato dovrebbe costituire il presupposto sufficiente per procedere all’imputazione in bilancio della relativa entrata.
Ai fini dell’equilibrio del bilancio di competenza, l’accertamento dell’entrata va ovviamente accompagnato all’eventuale variazione in aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità, da determinarsi sulla base di valutazioni prudenziali circa la realizzabilità dell’entrata.

 

RISPOSTA

L’ultimo periodo del punto 3.7.1, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria indicato nel quesito ha natura transitoria ed indica le modalità di accertamento delle entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile cioè delle entrate che, negli esercizi precedenti all’adozione della nuova disciplina armonizzata, erano accertate per cassa.

Solo per tali entrate il principio prevede la registrazione dell’entrata quando l’avviso di accertamento diventa definitivo.

Per le entrate gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico accertate a decorrere dall’entrata in vigore del DLgs 118/2011 l’accertamento è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile (o all’esercizio in cui è effettuato l’accertamento dell’entrata se l’obbligazione diventa esigibile entro i termini di approvazione del rendiconto).

L’esigibilità decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamento e non da quando l’avviso diventa definitivo. Tale principio risulta evidente anche nell’esempio n. 4, concernente l’“Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada”, il quale prevede:

L’accertamento delle sanzioni avviene: Ø alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l’importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l’accertamento dell’entrata è effettuato sulla base della notifica dell’atto che quantifica la sanzione;

Al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità finanziaria, e considerato che l’accertamento delle entrate tributarie previste dal paragrafo 3.7.1 può avere luogo anche attraverso avvisi di liquidazione e di accertamento, la cui esigibilità decorre dalla data della notifica degli avvisi stessi, la Commissione approva le modifiche del seguente principio evidenziate in giallo:

3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari, e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).

Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate – ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all’accertamento per cassa – potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.

L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.

L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore del DLgs 118/2011, si procede a tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”.

Sempre al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità finanziaria la Commissione approva le modifiche del seguente principio evidenziate in giallo:

3.7.6 Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

 


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