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Ruralità dei fabbricati: rilevanza della classificazione o annotazione catastale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16179/2016, conferma la rilevanza della classificazione o annotazione catastale quale unico elemento di riconoscimento della ruralità.

La Cassazione conferma la rilevanza della classificazione o annotazione catastale quale unico elemento di riconoscimento della ruralità.
Le variazioni catastali e le annotazioni di ruralità richieste  hanno effetto retroattivo per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate le domande. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5-ter del dl 102/2013 l’efficacia retroattiva di questa disposizione di interpretazione
 può arrivare fino all’anno d’imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011.
Corte di Cassazione Civile 3/8/2016 n. 16179

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