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L'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti di terzi
L’estinzione di qualsiasi società avvenuta, in base all’articolo 2495 del Codice Civile, ai soli fini tributari ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese.

L’estinzione di qualsiasi società avvenuta, in base all’articolo 2495 del Codice Civile, ai soli fini tributari, ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese.

La S.C. chiarisce che “la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando (…)  l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi.
Spetta all’Amministrazione finanziaria agire per i pregressi debiti tributari della società.

Ordinanza Corte di Cassazione Civile Tributaria sez. VI 28/9/2016 n. 19142

 

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