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Ordinanza della Cassazione sulla TARSU dovuta sui garage
Il Comune di Catania propone ricorso per tassazione avverso la sentenza della CTR di Palermo, concernente avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del contribuente P.G. di Tarsu per l'anno 2002, in relazione all'immobile in proprietà di detto contribuente sito in Catania e destinato a rimessa di veicoli.

Il Comune di Catania propone ricorso per tassazione avverso la sentenza della CTR di Palermo, concernente avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del contribuente P.G. di Tarsu per l’anno 2002, in relazione all’immobile in proprietà di detto contribuente sito in Catania e destinato a rimessa di veicoli.

Le condizioni di esclusione non operano automaticamente ed in ragione della sola destinazione funzionale dell’immobile (nella specie ad autorimessa), senza che vi sia anche la necessità di dare la prova positiva della concreta sussistenza di dette condizioni. La disciplina di legge richiede una previa ed apposita dichiarazione di inidoneità alla produzione dei rifiuti onde consentire lo specifico accertamento della ragione che esclude la sottoposizione a tassazione.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo la quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione.

Corte di Cassazione Civile sez. VI 5/9/2016 n. 17623

 


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