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Il Punto di S. Zammarchi - I gestori di strutture ricettive sono agenti contabili: riflessi sulla gestione dell’imposta di soggiorno
Con la sentenza a Sezioni Unite della Corte Conti n. 22/2016, è stato fissato un punto fermo sull’annosa questione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive: dagli albergatori ai titolari di campeggi, includendo conduttori di B&B, agriturismo e strutture analoghe.

di S. Zammarchi

Con la sentenza a Sezioni Unite della Corte Conti n. 22/2016, è stato fissato un punto fermo sull’annosa questione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive: dagli albergatori ai titolari di campeggi, includendo conduttori di B&B, agriturismo e strutture analoghe. I giudici contabili hanno stabilito che i titolari di strutture ricettive, tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno, per poi riversarla al Comune, non devono essere considerati né sostituti, né responsabili d’imposta. La magistratura contabile ha ritenuto, infatti, che tali soggetti assumono la funzione di agenti contabili e, pertanto, sono obbligati alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.
In dettaglio, alla Corte è stato posto l’interrogativo “se gli incaricati degli adempimenti tributari (nella specie: i gestori delle strutture ricettive) conseguenti all’introduzione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, siano qualificabili come agenti contabili sottoposti al giudizio di conto, relativamente alla gestione dell’imposta stessa”.
Ad onor del vero, la Corte dei Conti è stata chiamata ad esprimersi su tre quesiti.:
– il primo era volto ad avere conferma che i gestori di strutture ricettive siano agenti contabili e quindi sottoposti al giudizio di conto;
– con il secondo quesito si è chiesto di individuare esattamente l’agente contabile, quando la struttura ricettiva è intestata a persone giuridiche, al fine di individuare “un agente contabile “collettore” all’interno dell’ente”;

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