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Notifica a società in liquidazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19351/2016, afferma che non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19351/2016, afferma che, per effetto dell’art.145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui all’art. 2 l. n. 263/2005, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società.

Ordinanza Corte di Cassazione Civile 29/9/2016 n. 19351

 


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