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Il Caso - Terreni agricoli e calcolo agevolazioni IMU
In caso di terreno agricolo in comproprietà, l’agevolazione IMU spettante al coltivatore diretto  ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011, come va calcolata?

In caso di terreno agricolo in comproprietà, l’agevolazione IMU spettante al coltivatore diretto  ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011, come va calcolata?

La norma in commento trova applicazione fino al 31.12.2015 in quanto, per effetto della Legge di stabilità per il 2016, tutti i coltivatori diretti e iap che coltivano direttamente il fondo e sono iscritti alla previdenza agricola, sono esenti IMU. Fino alla suddetta data, l’agevolazione era contenuta nel seguente comma 8 bis che, di fatto, riprendeva la disciplina ICI contenuta nell’articolo 9 del d. lgs 504/92

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, ovvero nel caso di immobili locati.

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