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Il Punto di S. Zammarchi - Ravvedimento operoso dichiarativo: ecco come seguire l'agenzia delle entrate
Con Circolare n. 42/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione del ravvedimento operoso, così come riformato dal D.Lgs. n. 158/2015, con particolare attenzione alle fattispecie disciplinate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. n. 472/1997.

di S. Zammarchi

Con Circolare n. 42/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione del ravvedimento operoso, così come riformato dal D.Lgs. n. 158/2015, con particolare attenzione alle fattispecie disciplinate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. n. 472/1997. La richiamata previsione ha radicalmente modificato l’originaria formulazione, relativa alla regolarizzazione degli errori e delle omissioni entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore.
Va rilevato che tale fattispecie non è applicabile, ope legis, ai tributi locali ma, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in primis, dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può essere adottata con espressa previsione. La ratio della nuova disposizione, è quella di comunicare al contribuente, prima della presentazione della dichiarazione annuale, dati in possesso sull’anno d’imposta da dichiarare, nonché anomalie riscontrate nelle precedenti dichiarazioni, evitando al contribuente di commettere errori in dichiarazione e correggere con sanzioni molto ridotte gli errori già fatti. Grazie a questa procedura, i soggetti interessati possono sanare la propria posizione, adottando lo strumento del ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni, in proporzione al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

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