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Ravvedimento operoso per i riversamenti tardivi dei gestori delle strutture ricettive
La Corte dei Conti con deliberazione del 25/10/2016 n. 96 afferma che i gestori delle strutture ricettive non possono avvalersi del ravvedimento operoso per i riversamenti tardivi al comune dell'imposta incassata.

Deliberazione Corte dei conti – sez. regionale di controllo Emilia Romagna 25/10/2016 n. 96

I gestori delle strutture ricettive non possono avvalersi del ravvedimento operoso per i riversamenti tardivi al comune dell’imposta incassata.
Non può comunque escludersi che una modalità definitoria preventiva di violazioni amministrative compiute dal gestore della struttura ricettiva, astrattamente riconducibile allo schema del ravvedimento tributario, venga autonomamente disciplinata dall’ente locale nell’ambito della generale previsione di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446


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