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Il Punto di S. Zammarchi - Notifica degli atti tributari nel processo davanti alle commissioni tributarie: facciamo il punto
Con le modifiche introdotte dall’art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, è stato riformato l’articolo 16 del D. Lgs. n. 546/1992, recante “Comunicazione e notificazioni”. Tuttavia le disposizioni che attengono al “luogo” della notificazione davanti alle Commissioni tributarie, sono riportate all' articolo 17.

di S. Zammarchi

Con le modifiche introdotte dall’art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, è stato riformato l’articolo 16 del D. Lgs. n. 546/1992, recante “Comunicazione e notificazioni”. Tuttavia le disposizioni che attengono al “luogo” della notificazione davanti alle Commissioni tributarie, sono riportate al successivo articolo 17. Preme rilevare che, le previsioni in parola assumono carattere di specialità e, pertanto, in ambito di processo tributario escludono l’applicazione delle regole dettate dal codice di procedura civile.
Le modalità di notificazione, stabilite dal norma in rassegna, sono le seguenti:

  1. notificazione mediante “consegna in mani proprie”,
  2. notificazione al domicilio eletto.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 17, dispone che “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’ atto della sua costituzione in giudizio”. Le pronunce che sono intervenute sulla questione hanno affermato che con l’indicazione “consegna in mani proprie”, si devono intendere tutte le possibili modalità di notifica di cui ci si può avvalere, considerato il carattere speciale, tipico del sistema tributario rispetto alle norme processuali civilistiche. A tal fine si richiama la recente sentenza n. 3798/2016 della Corte di Cassazione, che conferma un orientamento ormai consolidato (Cassazione n. 16234/2010, n.23555/2012 e n. 7059/2014). Ne consegue che con la previsione ricordata vengono incluse “tutte le forme di notifica previste dagli articoli 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario”. Tale interpretazione è infatti ampiamente confermata dalla Suprema Corte.

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