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L’applicazione della TASI in presenza di fallimento
La normativa che disciplina la TASI, recata dalla legge n. 147/2013 (legge di Stabilità per l’anno 2014), è in gran parte mutuata dalle previsioni in materia di IMU (stessa base imponibile, medesima modalità di calcolo del tributo e termini del pagamento ecc..).

La normativa che disciplina la TASI, recata dalla legge n. 147/2013 (legge di Stabilità per l’anno 2014), è in gran parte mutuata dalle previsioni in materia di IMU (stessa base imponibile, medesima modalità di calcolo del tributo e termini del pagamento ecc..).
Tuttavia, non sempre il legislatore ha operato un rinvio, alle norme IMU, per tutte le fattispecie soggette a TASI. Così, per quanto concerne le disposizioni relative alle procedure del fallimento, in ambito IMU, sono applicate le previsioni dettate dalla normativa I.C.I., senza però un’espressa estensione anche alla TASI. Come è noto, le disposizioni in ambito di fallimento, sono recate dall’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92, così come riformato dall’art. 1, comma 173,  lett.  c),  della Legge  27  dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, che dispone: “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il  commissario  liquidatore,  entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune  di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale  entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”. La norma enunciata risulta applicabile all’IMU, in ragione dell’esplicito rinvio operato dall’articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011 (decreto in materia di federalismo fiscale municipale).

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