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Riscossione: Iscrizione di ipoteca e comunicazione mediante lettera in busta raccomandata A/R
La lettera raccomandata o il telegramma costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza

Corte di Cassazione Civile 28/10/2016 n. 21852

La lettera raccomandata o il telegramma costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. Proprio dalla prova contraria che lo steso destinatario dell’atto è tenuto a fornire (“se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”, recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), deriva la presunzione legale di conoscenza dell’atto che è estesa al contenuto proprio dell’atto (Cass. n. 22133 del 24/11/2004; Cass. n. 10536 del 03/07/2003).


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