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Ai fini TARI le aree rimessaggio non sono aree aperte
Il TAR Lazio annulla la delibera tariffaria TARI di un comune per aver equiparato le aree rimessaggio alla pari delle aree aperte di attività produttive e degli arenili attrezzati.

TAR Lazio 8/11/2016 n. 11052

Il TAR Lazio annulla la delibera tariffaria TARI di un comune per aver equiparato le aree rimessaggio alla pari delle aree aperte di attività produttive e degli arenili attrezzati.

I rimessaggi costituiscono, per definizione, meri depositi di barche, roulotte o altri veicoli nel periodo in cui non sono utilizzati e si prestano a produrre un quantitativo di rifiuti inferiore.

La  determinazione delle  tariffe deve  fondarsi su un’accurata istruttoria circa la produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle categorie e sottocategorie appositamente individuate ai fini della congrua fissazione dei “coefficienti” in base al principio comunitario “chi inquina, paga”.


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