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Decreto fiscale: canalizzazione dei pagamenti spontanei
Il decreto fiscale nel testo oramai definitivo introduce un articolo destinato a cambiare le modalità di incasso dei comuni e degli altri enti locali obbligando a canalizzare i versamenti spontanei.

Il decreto fiscale nel testo oramai definitivo introduce un articolo destinato a cambiare le modalità di incasso dei comuni e degli altri enti locali obbligando a canalizzare i versamenti spontanei.

ARTICOLO 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante il sistema dei
versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale
propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Il termine versamento spontaneo abbraccia  tutte le fasi antecedenti a quella coattiva comprendendo  versamenti generici senza una scadenza predeterminata, versamenti in autoliquidazione con scadenza; versamento con importo predeterminato. L’ambito applicativo copre  tutte le entrate dell’ente locale: IMU, TARI, TASI, TOSAP, sanzioni amministrative, sanzioni cds, cosap, oneri edilizi, mense e altri servizi a domanda individuale, fitti e tutto ciò che transita nel bilancio dell’ente. I versamenti di queste entrate fino alla fase che precede il coattivo ( notifica cartella o ingiunzione) potranno essere eseguiti con tre modalità: direttamente sul conto di tesoreria, Modello F4,  strumenti di pagamento elettronico. Anche quando sono state esternalizzate a un concessionario ma continuano a transitare nel bilancio del comune. La norma di fatto mira a tracciare i pagamenti dando come possibilità residuale, ma che sostanzialmente diventerà la principale, il canale di pagamento elettronico che, per la Pubblica amministrazione è stato definito dalle Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi .

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