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Prescrizione del termine per opporsi o impugnare un atto
La Corte di Cassazione a SSUU ha affermato il principio generale secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario.

La Corte di Cassazione a SSUU ha affermato il principio generale secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario.

Il principio si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti erariali, nonché per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Corte di Cassazione Sezioni unite civili 17/11/2016 n. 23397


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