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Il pagamento dell’imposta di bollo: modalità per le fatture elettroniche
Con comunicato del 23/11/2016 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sui documenti informatici, sui libri informatici e sui registri informativi rilevanti ai fini tributari non può essere assolta attraverso contrassegno telematico

Con comunicato del 23/11/2016 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sui documenti informatici, sui libri informatici e sui registri informativi rilevanti ai fini tributari non può essere assolta attraverso contrassegno telematico.

Con tale definizione si intendono i documenti che hanno le caratteristiche di immodificabilità, di integrità, di autenticità e di leggibilità (Dm 17/6/2014).

A tal fine, devono utilizzare i formati previsti dal Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) oppure, alternativamente, i formati prescelti dal responsabile della conservazione come: pdf, pdf/a, tiff, jpg, openoffice xml, open document format xml, txt, eml, idonei a garantire al documento informatico integrità, accesso e leggibilità nel tempo.

In altri termini, la fattura si considera elettronica, non per il formato originario utilizzato all’atto della sua creazione, ma per il fatto che al momento della trasmissione al destinatario, sia in formato elettronico (circolare 18/E del 2014).

Pertanto, indipendentemente dal fatto che originariamente sia cartacea o in formato elettronico, è necessario che la stessa sia inviata al destinatario in formato elettronico (tramite Pec, Sistema di interscambio, ecc.) e sia possibile attestarne la data di emissione, l’autenticità della provenienza (mediante l’apposizione della firma elettronica) e l’integrità del contenuto.

 Gli adempimenti

Per assolvere l’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, occorrerà pertanto effettuare:

1) una comunicazione preventiva, da presentare all’ufficio delle Entrate competente territorialmente, contenente:

2) il versamento dell’imposta, autoliquidata sulla base di un calcolo presuntivo, in relazione al numero di registrazioni contenute nei libri che saranno utilizzati durante l’anno

3) una comunicazione consuntiva, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, in cui bisognerà indicare il numero di documenti informatici formati nell’anno precedente, distinto per tipologia.

 Il versamento

L’imposta di bollo dovrà pertanto essere assolta a saldo con il versamento diretto in un’unica soluzione, anche con compensazione di crediti, tramite modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30 aprile dell’anno successivo oppure il 29 nel caso di anni bisestili).

Il versamento dovrà essere effettuato con codice tributo 2501 (risoluzione 106/E del 2014).

Hanno la possibilità di ottemperare all’obbligo fiscale secondo tali modalità anche i soggetti tenuti a utilizzare l’F24 Enti pubblici, riportando nella delega di pagamento i medesimi codici tributo già utilizzati dai fruitori dell’F24 (risoluzione 44/E del 2015).

Andranno riportati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, nella delega di pagamento, bisognerà compilare i campi “sezione”, con il valore “F” (“erario”), e “riferimento B”, con l’anno d’imposta (scritto in quattro cifre) cui si riferisce il versamento. Nessuna indicazione, invece, nel campo “riferimento A”.

Sulle fatture elettroniche soggette a imposta di bollo andrà riportata l’annotazione “imposta di bollo assolta ai sensi del Dm 17 giugno 2014” o, in modo più esaustivo, “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014”.

Per i libri e i registri informatici, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

In caso di tenuta dei registri su supporto di memorizzazione ottica, gli stessi non potranno essere sottoposti alla vidimazione, neanche quando tale obbligo sussiste per i corrispondenti registri tenuti su supporto cartaceo. Conseguentemente, tutti i registri per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo, devono assolvere il tributo qualora siano conservati con modalità diverse (circolare 36/E del 2006).

Qualora le registrazioni effettuate siano superiori a quelle determinate su base presuntiva nella prima comunicazione, si indicherà l’importo e gli estremi dell’eventuale versamento di imposta. L’importo corrisposto in base alla comunicazione viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso.

La maggiore imposta dovuta per l’anno precedente è versata contestualmente all’acconto per l’anno in corso, mentre l’eventuale maggiore imposta corrisposta per l’anno precedente potrà essere compensata con l’acconto dovuto per l’anno in corso. È possibile, in alternativa, richiederne il rimborso.


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