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CTP Frosinone: No al fermo amministrativo se l'auto è strumentale
Una società propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, inviata da Equitalia Sud Spa, per presunto debito tributario per complessivi euro 25.187,74, con riferimento al mancato pagamento di cartelle esattoriali

Il Caso
Una società propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, inviata da Equitalia Sud Spa, per presunto debito tributario per complessivi euro 25.187,74, con riferimento al mancato pagamento di cartelle esattoriali, e di ogni altro atto presupposto.
La ricorrente rappresenta l’illegittimità del previsto fermo dell’unica autovettura per trasporto di persone che possiede la società, in quanto la stessa è, e deve considerarsi, “bene strumentale” necessario ed indispensabile all’attività imprenditoriale del suo titolare, per giungere sui luoghi di lavoro e per la connessa attività nei rapporti con la clientela, così come previsto e disposto dall’art. 86, comma 2 del DPR n. 600/73.

Per il concetto di “bene mobile strumentale” occorre far riferimento all’orientamento consolidato nelle diverse Circolari emanate nel tempo dall’Agenzia delle Entrate (Circolari n. 37lEl1997, n. 48lEl1998, n. 1lEl2007, n. ll/E/2007; risoluzione n. 59/E/2007), secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipendano direttamente dall’impiego del veicolo (regolarmente riportato nei registri contabili).

Ciò comporta necessariamente che il veicolo oggetto della procedura di fermo sia di proprietà del debitore; che il debitore (persona fisica o giuridica) sia un esercente una professione o un’attività imprenditoriale e che l’utilizzo del predetto veicolo abbia una certa rilevanza nell’attività lavorativa del debitore, fornendo al medesimo i ricavi caratteristici dell’attività.

LEGGI la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, n. 766 del 26.10.2016

 


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