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Versamento IMU in caso di fabbricato accatastato nella categoria F3
Le categorie catastali F/3 e F/4, relative ai fabbricati incorso di costruzione e definizione, sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, come prevede la circolare 4/T del 2009 dell’Agenzia del Territorio.

In caso di fabbricato accatastato nella categoria F3, come si procede al versamento dell’IMU?

Le categorie catastali F/3 e F/4, relative ai fabbricati incorso di costruzione e definizione, sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, come prevede la circolare 4/T del 2009 dell’Agenzia del Territorio. E’ possibile ottenere una proroga presentando apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell’immobile. Si segnala che sul territorio italiano ci sono oltre un milione di fabbricati appartenenti a tali categorie catastali F/3 e F/4.
La questione dell’applicazione dell’IMU presenta, sul caso in discorso, una zona grigia emersa prepotentemente con alcune sentenze, in particolare la 17035/2013.
Preliminarmente, va evidenziato che, per diversi anni, la questione non presentava particolari problemi, trovando applicazione il comma 6 dell’articolo 5 del d. lgs 504/92.
Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 “La base imponibile dell’imposta municipale propria é costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. Il d. lgs 504/92 art 5 comma 6 stabilisce che “ In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.
Pertanto la base imponibile è costituita:
– dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile (anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2 D.Lgs 504/92) senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
– dal valore del fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione (ovvero dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato).

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