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Legge di bilancio 2017: cosa cambia per la fiscalità locale
Lo scorso 7 dicembre, è stata approvata la legge di bilancio 2017 (ex legge di Stabilità), ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Come è ormai prassi, questa è organizzata in un unico articolo, poi dettagliato in 638 commi, in cui troviamo le disposizioni riferite anche ai tributi locali.

Lo scorso 7 dicembre, è stata approvata la legge di bilancio 2017 (ex legge di Stabilità), ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Come è ormai prassi, questa è organizzata in un unico articolo, poi dettagliato in 638 commi, in cui troviamo le disposizioni riferite anche ai tributi locali.
Anche per il prossimo anno fiscale, permane il divieto di aumento delle tariffe e delle aliquote che afferiscono alle entrate tributarie degli enti locali, introdotto dall’ultima Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015), ad opera dell’art. 1, comma 26. La ragione che ha ispirato l’intervento del legislatore era il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, attraverso il predetto blocco, a cui era estranea solamente l’entrata relativa al tributo sui rifiuti (TARI). Pertanto, anche per il prossimo anno, viene replicato il medesimo scenario, in un contesto normativo finalizzato a contrarre la pressione fiscale ad ampio raggio, considerata la riduzione dell’aliquota IRES ed altre manovre che afferiscono alle entrate erariali: in particolare le disposizioni che attengono alla fiscalità locale sono contenute al comma 42, della legge di Bilancio 2017 in esame.
Ne consegue che, ad eccezione della possibilità fornita in materia di TARI dove, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, le tariffe devono assicurare l’integrale copertura dei costi derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, i Comuni non possono procedere ad alcuna variazione che comporti un incremento delle aliquote o delle tariffe di entrate tributarie. Resta infatti esclusa dal blocco, l’entrata del COSAP, proprio perché di natura non tributaria, come confermato dalla sentenza n. 64/2008 della Corte Costituzionale.  Non può sottrarsi alla predetta previsione neppure l’istituzione di nuove entrate tributarie: anche l’introduzione di nuove entrate, rispetto a quelle vigenti nell’anno 2015, rientra nel blocco imposto dalla legge di stabilità 2016, confermata dalla Legge di Bilancio 2017. così pure non sfugge al divieto, l’introduzione di tributi già applicati dal comune in anni precedenti al 2015, ma non vigenti in tale anno d’imposta. Ad esempio un Comune che aveva adottato l’addizionale comunale in anni precedenti al 2015, ma non in tale anno d’imposta, non può ora decidere la sua reintroduzione. Questo perché l’istituzione di nuovi tributi contribuisce all’incremento della pressione fiscale, in contrapposizione con la finalità perseguita dal Governo.

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Legge di Bilancio 2017: le norme di interesse per gli Enti locali

di Vincenzo Giannotti

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