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Disciplina del saggio di interesse nel campo dei tributi locali
In materia di tributi locali il saggio di interesse è stato ulteriormente ridotto allo 0,1, con decreto del 7 dicembre 2016. Come dobbiamo comportarci con le dilazioni in corso? Dobbiamo procedere al ricalcolo?

Con decreto del 7 dicembre 2016, il saggio legale degli interessi è stato ulteriormente ridotto allo 0,1. Per effetti di questi provvedimento, come dobbiamo comportarci con le dilazioni in corso? Dobbiamo procedere al ricalcolo?

La disciplina del saggio di interesse nel campo dei tributi locali, è disciplinato dalla legge 296/2006, articolo 1, comma  165

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

La disposizione è riferita sia ai recuperi di imposta che ai rimborsi e rappresenta una partita indisponibile in quanto frutto accessorio di una obbligazione tributaria, per sua natura indisponibile, idonea a compensare il beneficio riconosciuto.

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