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Impugnazione cartella di pagamento: per il socio illimitatamente responsabile è sufficiente la notifica di mora
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva l'impugnazione avverso la cartella di pagamento relativa a sanzioni per omesso versamento IVA da parte del socio illimitatamente responsabile della società in nome collettivo titolare del debito fiscale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva l’impugnazione avverso la cartella di pagamento relativa a sanzioni per omesso versamento IVA da parte del socio illimitatamente responsabile della società in nome collettivo titolare del debito fiscale.
La responsabilità solidale e illimitata del socio per i debiti tributari della società in nome collettivo si fonda direttamente sulla previsione generale dell’art. 2291 c.c., sicché non è necessario notificare al socio l’avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione dell’avviso di mora, che ha la funzione sia di precetto che di atto impositivo, e può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 9 maggio 2007, n. 10584, Rv. 597332; Cass. 10 ottobre 2014, n. 20704, Rv. 632623; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25765, Rv. 633903; Cass. 26 ottobre 2015, n. 21763, Rv. 636997).
LEGGI la SENTENZA della Corte di Cassazione n. 26549 del 21.12.2016
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