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Ue, eccessiva durata del processo

Fonte: ItaliaOggi

Unione europea condannata a 50 mila euro di risarcimento danni per eccessiva durata del processo. Sono infatti decisamente troppi i quasi sei anni impiegati dal Tribunale Ue per decidere su una causa in materia di concorrenza, quando sarebbero stati sufficienti 26 mesi. Lo ha deciso lo stesso Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza di ieri nella causa T-577/14, dove ha stabilito (con altro collegio e per la prima volta con riferimento agli organi giurisdizionali europei) che l’eccessiva durata del procedimento ha causato sia un danno materiale alle società in giudizio per il pagamento di spese di garanzia bancaria, sia un danno morale per lo stato di incertezza nel quale si sono ritrovate.

In particolare, le società Gascogne Sack Deutschland (ex Sachsa Verpackung) e Gascogne (ex Groupe Gascogne) hanno adito il 23 febbraio 2006 il Tribunale dell’Unione europea affinché annullasse una decisione adottata dalla Commissione in un procedimento relativo a un’intesa nel settore dei sacchi industriali. Il Tribunale ha respinto i loro ricorsi con sentenze del 16 novembre 2011 e, in seguito a impugnazioni, la Corte di giustizia ha confermato, con sentenze del 26 novembre 2013, le decisioni del Tribunale e le ammende inflitte alle due società. La Corte ha, tuttavia, osservato che le due società avrebbero potuto proporre ricorso per risarcimento degli eventuali danni causati dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. Così, le società hanno chiesto al Tribunale Ue di condannare l’Unione europea al pagamento di 4 milioni di euro come risarcimento per danno materiale e morale subiti in ragione dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. I giudici, nella prima causa in materia a essere decisa, hanno quantificato in circa 47 mila euro il danno materiale subito e in cinque mila il danno modale. Il Tribunale, infatti, nella sentenza di ieri, ritiene che il diritto che la causa sia decisa in un termine ragionevole, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, sia stato violato in ragione dell’eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06. Il giudizio si è infatti protratto per circa cinque anni e nove mesi, senza alcuna giustificazione. In particolare, il Tribunale rileva che, in materia di concorrenza una durata di 15 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento, da un lato, e l’apertura della fase orale dall’altro, è, in linea di principio, da considerare adeguata. Nelle cause in questione, invece, sono passati circa tre anni e 10 mesi, ossia 46 mesi. Infine, secondo i giudici, la trattazione parallela di cause connesse può giustificare un prolungamento del procedimento per il periodo di un mese per ogni ulteriore causa connessa. Pertanto, nella specie, la trattazione parallela di 12 ricorsi diretti contro la medesima decisione della Commissione ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi. Quindi, la durata ideale del giudizio sarebbe stata di 26 mesi.


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