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ICI - Fabbricato in costruzione: l’iscrizione in catasto è presupposto per la tassazione
Con la sentenza n. 26054, dello scorso 16 dicembre 2016, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di tassazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, relativamente ai fabbricati inagibili.

Con la sentenza n. 26054, dello scorso 16 dicembre 2016, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di tassazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, relativamente ai fabbricati inagibili. La controversia sottoposta ai giudici di piazza Cavour atteneva ad avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 1999 e 2000, per i quali la società ricorrente aveva segnalato che gli immobili oggetto di contestazione erano ancora in corso di costruzione. Per tale motivazione la contribuente invocava l’applicazione della riduzione della base imponibile nella misura del 50%, prevista dall’articolo 8, del D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’I.C.I..

I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano accolto parzialmente il ricorso e, avverso la pronuncia contraria, il Comune aveva proposto ricorso alla Suprema Corte, denunciando un’erronea applicazione delle disposizioni dettate dalla normativa afferente all’I.C.I., con particolare riferimento agli articoli 2 e 8 del richiamato D. Lgs. n. 504/1992.

Come è noto, il citato articolo 2 stabilisce che è da considerarsi fabbricato “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei  lavori  di  costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”. Pertanto, il fabbricato in corso di costruzione, non può qualificarsi come fabbricato, stante il fatto che l’esistenza dell’immobile deve essere fatta risalire all’accatastamento avvenuto, nel caso di specie nel 1999. A conferma di tale tesi, va evidenziato che a seguito dell’avvenuto accatastamento degli immobili, non erano intervenute contestazioni e, conseguentemente, la data dell’evento poteva essere assunta quale momento di esistenza dei fabbricati stessi.

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