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Spesometro. Esonerate le PA ad esclusione delle fatture emesse al di fuori della PA
Con comunicato del 07/02/2017 l’Agenzia delle Entrate rende noto che la legge 23/2014 ha delegato il Governo ad adottare misure volte a incentivare, in materia di Iva, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con l’obiettivo di ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili gravanti sui contribuenti.

Con comunicato del 07/02/2017 l’Agenzia delle Entrate rende noto che la legge 23/2014 ha delegato il Governo ad adottare misure volte a incentivare, in materia di Iva, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con l’obiettivo di ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili gravanti sui contribuenti.

A tal fine, è stata introdotta la possibilità per i soggetti passivi di optare (con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015). Inoltre, l’Agenzia può acquisire gli stessi dati anche nel caso in cui il soggetto trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio (Sid).

A regime, l’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione telematica dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.

Per il 2017 – primo anno di attuazione della disposizione in esame – l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Esercitata l’opzione, il contribuente (o il suo intermediario) può compilare e inviare le informazioni attraverso una procedura gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia ovvero, in alternativa, utilizzando specifici software di mercato.

Lo scorso 28 ottobre, peraltro, è stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia, con cui sono state rese note – unitamente alle specifiche tecniche – le regole per la trasmissione telematica, le informazioni da inviare, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche con le quali vengono comunicati i dati garantendone la sicurezza.

Trasmissione telematica: la compilazione del file “Dati fattura”

Dal punto di vista strettamente tecnico, le informazioni da trasmettere all’Agenzia sono contenute in un file denominato “Dati fattura”, in formato xml.

Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia innanzitutto fornisce utili chiarimenti per la corretta compilazione del file, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel tracciato relative alla tipologia e alla natura (ai fini Iva) dell’operazione indicata in fattura (infatti, laddove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta, è necessario specificane la natura per poter liquidare correttamente l’Iva).
Ciò posto, l’Agenzia precisa che, con riguardo alle fatture emesse, il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione. Per queste operazioni, quindi, non deve essere valorizzato il campo “Imposta”, ma il campo “Natura” (corrispondente all’annotazione), con l’inserimento di una specifica codifica, secondo lo schema indicato nella tabella sottostante.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE CODIFICA
Escluse N1 – escluse ex articolo 15
Non soggette N2 – non soggette
Non imponibili N3 – non imponibile
Esenti N4 – esente
Soggette al regime del margine N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura
Soggette a inversione contabile/reverse charge N6 – inversione contabile (reverse charge)
Soggette a modalità speciali di
determinazione/assolvimento dell’Iva
N7 – Iva assolta in altro Stato Ue

Per le fatture ricevute, il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse, con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

Con riguardo al dato da inserire nel tracciato del file relativo al numero della fattura, l’Agenzia precisa che il relativo campo deve essere sempre valorizzato.

Si ricorda, inoltre, che l’indicazione del dato relativo ai campi “detraibile” e “deducibile” è facoltativa (il dato, infatti, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione).
Ulteriori chiarimenti vengono, infine, forniti per la corretta compilazione dei tracciati del file “Dati fattura”, con riferimento: ai campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”; ai dati relativi alle importazioni (bollette doganali); al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita – indicazione dei dati analitici delle singole fatture; ai dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intracomunitarie e interne); ai dati relativi a operazioni extracomunitarie; ai dati relativi alle fatture per le attività rientranti nel regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche (legge 398/1991).

Chiarimenti relativi allo “spesometro”

Nella circolare in esame, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche in ordine allo “spesometro”, vale a dire all’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre – dei dati delle fatture emesse e ricevute (quest’ultime se registrate), previsto dall’articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016). In particolare, l’Agenzia precisa che:

La circolare, inoltre, indica i soggetti esclusi (in tutto o in parte) dall’obbligo dello spesometro.
Più precisamente sono del tutto esonerati i contribuenti:

Infine, la circolare chiarisce che, nei casi di operazioni straordinarie (o altre trasformazioni sostanziali soggettive), a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai:

 


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