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Contestazione della notifica di cartella di pagamento
Nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017

Come chiarito da Cass. n.12888/2015, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (cfr. Cass.n. 10326/2014); ciò perché La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.

In questa stessa direzione, Cass. n. 9246/2015 ha ritenuto che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. n. 15315/14, ma anche

Cass. n. 9111/12, nonché, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass.  ord. n. 20786/14).

Si è così ritenuto che in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.


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